Si è scritto, autorevolmente, che «il diritto ha bisogno del ‘dove’»[1]: esso insiste su una porzione geograficamente determinata della superficie terrestre e su di essa vige. D’ordinario, quindi, l’efficacia delle regole giuridiche è spazialmente racchiusa nei confini di un territorio, quello sul quale l’ordinamento a cui le norme appartengono esercita la sovranità. Così è per il diritto degli Stati nazionali. Ma altrettanto è a dirsi per il diritto sovranazionale dell’Unione europea.
Con riguardo a quest’ultimo, tuttavia, è da tempo diffusa la constatazione che le normative europee – pur formalmente vincolanti per un numero limitato di nazioni (ventisette, al momento, sono i Paesi membri dell’UE) – hanno in sé una sorta di forza espansiva, tanto da assurgere ad archetipi, modelli di riferimento regolamentare a livello mondiale. Orbene, alla dimensione esterna del diritto europeo, alla sua tendenza a proiettarsi oltre le frontiere del vecchio continente e a conformare così l’ambiente giuridico globale, fa riferimento l’espressione “Effetto Bruxelles”.
La formula, cui è arrisa meritata fortuna, è stata coniata da Anu Bradford, studiosa di origine finlandese che da oltre vent’anni vive negli Stati Uniti dove insegna presso la Columbia Law School. Non solo, alla professoressa Bradford si devono la compiuta descrizione dell’effetto Bruxelles (nella duplice accezione de facto e de iure) e l’individuazione delle condizioni che ne consentono la produzione[2].
Per tentare una soddisfacente comprensione dell’effetto Bruxelles de facto occorre muovere da un dato di comune cognizione: finalità macroeconomica primaria del progetto d’integrazione europea – sin dal suo germinare negli anni Cinquanta fino ai giorni nostri – è la creazione di un mercato comune altamente concorrenziale fra gli Stati membri; mentre, alla realizzazione di tale finalità sono di ostacolo le discordanze tra le varie discipline nazionali. Di qui l’importanza di attenuare o rimuovere le diversità normative all’interno Unione, dando vita a un ambiente giuridico omogeneo, strumentale rispetto alla realizzazione del mercato unico.
Tanto considerato, la teorizzazione dell’effetto Bruxelles prende le mosse dall’osservazione che l’attività legislativa europea, oltre a promuovere le condizioni per l’attuazione del mercato interno, produce (di fatto, grazie al comportamento opportunistico degli operatori economici) un importante riflesso ulteriore: quello – come già si è anticipato – di fissare i parametri normativi a livello mondiale.
Per spiegare questa peculiare capacità di regolare unilateralmente il mercato globale, si è anzitutto osservato che le imprese multinazionali, per commercializzare beni e/o servizi nel mercato europeo, devono adeguare la loro produzione alle severe regole dettate dall’Unione; con la (non secondaria) precisazione che l’effetto Bruxelles s’innesca solamente quando le medesime imprese decidono di applicare gli standard legislativi europei alla produzione internazionale. Cosa che puntualmente accade, ad esempio, quando esse stimano più conveniente realizzare un unico prodotto per tutti i mercati che più versioni (qualitativamente diverse) da destinare ai singoli mercati.
Così facendo, quindi, l’Unione europea non ha bisogno di ostentare i muscoli (parentesi: che non ha) per imporre trans limes le sue leggi né di negoziarle multilateralmente con gli altri Stati, poiché sembrerebbe sufficiente lasciar fare alla leggendaria “mano invisibile”.
A valle dell’effetto Bruxelles de facto si colloca quello de iure, ossia la tendenza dei Paesi extra UE a varare legislazioni fotocopia, modellate sul calco di quelle europee per via delle forti sollecitazioni lobbistiche esercitate dalle imprese che hanno sperimentato l’effetto Bruxelles de facto: le multinazionali, dopo aver adeguato la loro operatività alle regole europee, hanno interesse a esercitare pressioni sui legislatori affinché varino normative simili a quelle dell’Unione. Ciò, infatti, evita loro di risultare svantaggiate in altri mercati. In particolare, quando esse competono con aziende che, non esportando verso l’Europa, non hanno convenienza a conformarsi ai costosi parametri normativi dell’Unione.
Come si è accennato, Anu Bradford non si è limitata a descrivere l’effetto (meglio: gli effetti) Bruxelles, ma ha individuato le condizioni che ne rendono possibile la produzione. Tra queste, tre spiccano per importanza: a) dimensioni del mercato; b) capacità normativa; c) standard rigorosi. Passiamole velocemente in rassegna.
Solo i grandi mercati importatori possono aspirare a imporre i propri standard regolamentari a livello mondiale. L’importanza del mercato è la precondizione (necessaria, ma non sufficiente) per attivare de facto e de iure i meccanismi che conducono a estendere il perimetro di applicazione di una disciplina oltre i suoi confini natii. Un produttore straniero, si fa notare, sarà motivato a rispettare gli standard della giurisdizione importatrice quando i vantaggi dell’accesso al mercato sono maggiori dei costi di adeguamento. E non v’è dubbio, per quanto qui interessa, che il mercato comune europeo, in termini assoluti il secondo importatore di beni e il maggiore importatore di servizi, con oltre cinquecento milioni di consumatori mediamente ricchi, sia un mercato pressoché irrinunciabile per gli operatori economici internazionali.
L’ampiezza del mercato è essenziale, ma non è tutto. Affinché un ordinamento giuridico possa aspirare a ricoprire il ruolo di regolatore di portata globale, infatti, occorre che sia altresì dotato di un apparato istituzionale capace di promulgare e far rispettare le regole.
E, anche sotto questo profilo, l’Unione Europea appare provvista di istituzioni che hanno maturato nel tempo una vasta capacità regolativa e alle quali sono stati conferiti ampi poteri sanzionatori, soprattutto di natura amministrativa, tali da garantire il rispetto delle sue norme da parte (persino) dei giganti dell’economia digitale.
Oltre alla capacità normativa, segno di distinzione degli ordinamenti che mirano a globalizzare le proprie soluzioni legislative è la propensione ad approvare discipline particolarmente rigorose. Ed è facilmente comprensibile il perché: le multinazionali sono incentivate ad adeguare l’intera produzione allo statuto regolamentare più elevato in quanto lo standard “massimo” generalmente incorpora anche altri standard, garantendo la compliance su tutti i mercati su cui opera l’impresa. Come a dire che il più contiene il meno.
Ora, soprattutto a partire dagli anni Novanta, è netto l’orientamento dei decisori politici dell’UE per il rigore delle norme; mentre gli Stati Uniti, pur vantando la prima economia mondiale, non hanno seguito il trend europeo, mostrandosi di solito più sensibili al contenimento dei costi di adeguamento normativo che gravano sulle imprese. È questa una delle principali ragioni per cui, allo stato attuale, l’effetto Bruxelles è prevalente sull’effetto Washington.